Revoca del vincolo del 1975, confermato dalla Corte in Babbitt v. Sweet Home.

Lo scorso 10 luglio, secondo il comunicato ufficiale del Dipartimento degli Interni, è stata revocata la definizione regolamentare di “harm” ai sensi dell’Endangered Species Act. Non è una modifica tecnica: quella definizione era in vigore dai regolamenti del 1975 e la Corte Suprema l’aveva confermata nel 1995 nel caso Babbitt v. Sweet Home. La curva del diritto ambientale ha cambiato direzione.

1975-2026: una curva che si spezza

Per mezzo secolo la definizione di “harm” è stata un punto fermo. Era nata con i regolamenti del 1975 e nel 1995 la Corte Suprema l’aveva confermata in Babbitt v. Sweet Home, appoggiandosi alla dottrina della Chevron deference: quando lo statuto è ambiguo, l’agenzia può scegliere un’interpretazione ragionevole. Il confronto nel tempo è netto. Nel 1975 la definizione nasceva dentro i regolamenti dell’Endangered Species Act, in un quadro in cui la protezione della fauna era considerata un valore da bilanciare. Nel 1995 arrivava la conferma della Corte. Poi, nel 2024, il criterio di giudizio è cambiato.

La ragione del cambiamento arriva da una sentenza più recente. Secondo il comunicato del Fish and Wildlife Service, la riforma si basa sulla decisione della Corte Suprema del 2024 in Loper Bright v. Raimondo, che chiede alle agenzie di seguire il miglior significato unico di uno statuto invece di piegare le leggi alle agende politiche. In base a questo standard, i Servizi federali hanno determinato che la precedente definizione di “harm” era un’intrusione normativa illegittima che interferiva con i diritti di proprietà privata.

Il punto, però, non è soltanto tecnico. Per decenni quella definizione era stata considerata una lettura legittima dello statuto. Ora, caduto il precedente Chevron, viene letta come un vincolo alla proprietà. La domanda aperta è perché una definizione così longeva sia diventata, di colpo, un’intrusione illegittima.

Chi perde, chi vince

La risposta è nel cambio di bilanciamento. Ciò che prima proteggeva la specie ora viene letto come un vincolo alla proprietà privata. Da una parte ci sono i Servizi federali: la vecchia definizione di “harm” non è una protezione, ma un’intrusione normativa che interferisce con i diritti di proprietà. Non è una posizione nuova, ma ora ha un fondamento giuridico: Loper Bright. Dall’altra ci sono i gruppi ambientalisti, che leggono la revoca come un colpo alla legge di conservazione.

Per Save the Manatee Club, la revoca della definizione di “danno” ai sensi dell’ESA è un colpo debilitante per questa legge fondamentale di conservazione e mette in grave pericolo il futuro dei lamantini. La differenza sta nel punto di osservazione. Per un proprietario terriero, la definizione di “harm” poteva trasformare un’attività ordinaria in una violazione della legge federale. Per un ambientalista, era il confine che impediva di danneggiare una specie già protetta. La revoca non elimina il conflitto: lo sposta.

Se la posta in gioco è la sopravvivenza di una specie protetta, la decisione finale non può restare soltanto nelle mani dell’amministrazione. Il baricentro si è spostato dai regolamenti ai diritti di proprietà, e ora tocca ai tribunali stabilire quale delle due letture dello stesso statuto debba prevalere.

I giudici riporteranno indietro l’orologio?

E infatti non è rimasta una modifica silenziosa. Quattro giorni dopo il provvedimento, i gruppi ambientalisti hanno depositato due cause federali contro la revoca decisa dall’amministrazione Trump e chiedono ai tribunali di annullarla. Lo riferisce il tracker dell’Environmental & Energy Law Program di Harvard.

Nei prossimi mesi il numero da tenere d’occhio resta il 1975. Se i giudici lo rimetteranno in vigore, la curva del diritto ambientale cambierà di nuovo direzione.