La regione sceglie il limite minimo consentito dalla legge nazionale, puntando su tetti e aree già compromesse
6.681,84 ettari: è tutto ciò che il Veneto concede al fotovoltaico su suolo agricolo fino al 2030. Nello stesso orizzonte temporale, la regione deve realizzare una potenza aggiuntiva minima di 5.828 megawatt da fonti rinnovabili. Il conto, sulla carta, non torna: il primo dato è un tetto giuridico, il secondo un obiettivo vincolante. Secondo l’annuncio ufficiale della Regione Veneto pubblicato lo scorso 10 luglio, il limite dello 0,8% della superficie agricola utilizzata è il più basso consentito dalla normativa nazionale.
Lo 0,8% che sfida i 5.828 MW
La superficie agricola utilizzata della regione è pari a 835.231 ettari: lo 0,8% corrisponde esattamente a 6.681,84 ettari. Va chiarita una distinzione, prima di procedere: i 5.828 megawatt sono potenza da installare, non energia prodotta. La producibilità effettiva dipenderà dalle ore di sole, dalla tecnologia e, per gli impianti agrivoltaici, dalla capacità di convivere con l’attività agricola. Il paradosso sta nel confronto diretto: l’obiettivo di potenza è fissato dalla politica energetica nazionale, lo spazio disponibile è invece ritagliato da una scelta regionale. La norma non stabilisce quanta di quella potenza debba arrivare dal fotovoltaico a terra: stabilisce che, qualunque sia il contributo del suolo agricolo, non potrà superare quella superficie. Un megawatt su tetto e un megawatt su suolo agricolo non sono equivalenti in termini di consumo di territorio: la norma veneta lo riconosce implicitamente, spingendo di fatto verso il costruito.
I vincoli non si fermano al dato regionale. A livello comunale il limite è fissato al 2% della SAU, con la possibilità per i Comuni di elevarlo fino al 3% esclusivamente per impianti destinati all’autoconsumo industriale o alle Comunità energetiche rinnovabili. È una porta stretta anche per l’accumulo: per gli impianti non co-ubicati è prevista una fascia di rispetto di 500 metri dagli ambiti di urbanizzazione consolidata e dai centri abitati in territorio rurale, elevata a un chilometro in presenza di recettori sensibili come strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche e luoghi di culto. È un segnale che la norma non guarda solo al fotovoltaico, ma all’intero sistema elettrico che lo accompagna: anche lo stoccaggio, quando non condivide l’area con l’impianto, deve rispettare distanze precise dal costruito.
Il quadro di partenza non è neutro. Fino all’adozione di una legge regionale, le aree idonee sono quelle definite dall’art. 11-bis del D.Lgs 190/2024. La legge n. 4/2026, in vigore da gennaio, ha fissato una forbice: le Regioni devono individuare aree idonee in misura compresa tra lo 0,8% e il 3% della SAU, come spiega l’analisi di Confagricoltura sulla legge. Il Veneto si è posizionato al limite inferiore. Ma il vincolo quantitativo è solo metà della partita: l’altra metà si gioca sulla qualità agricola dell’impianto.
L’80% che decide se un progetto passa
Se il tetto quantitativo disegna la cornice, è la condizione sulla produzione lorda vendibile a decidere chi potrà costruire. La procedura abilitativa semplificata viene estesa agli impianti agrivoltaici tra 5 e 12 megawatt, come confermato dalla ricostruzione della testata specializzata pv magazine Italia. Ma la semplificazione non è un via libera automatico: la PAS sarà subordinata alla presentazione di una dichiarazione asseverata che attesti il mantenimento di almeno l’80% della produzione lorda vendibile, accompagnata da una relazione agronomica con piano colturale e da un sistema di monitoraggio della continuità dell’attività agricola.
Qui c’è il vero spartiacque operativo. La dichiarazione asseverata di un professionista deve attestare la capacità dell’impianto agrivoltaico di mantenere almeno l’80% della produzione lorda vendibile dell’azienda agricola. Non è un parametro accessorio: è il criterio che separa i progetti che accedono alla procedura semplificata da quelli che devono seguire l’iter ordinario. Per un’azienda agricola significa che l’impianto non può comprimere più del 20% della propria produzione vendibile. Ogni scelta progettuale — dalla densità dei pannelli alla selezione colturale — deve dimostrare che l’agricoltura resta l’attività principale. In caso contrario, la corsia preferenziale si chiude e il progetto torna nell’ordinarietà, con tempi e oneri diversi.
La posizione di Coldiretti Veneto, espressa in attesa del testo definitivo, è chiara: è condivisibile la scelta di limitare allo 0,8% la superficie agricola da destinare agli impianti per il raggiungimento degli obiettivi al 2030. L’organizzazione ribadisce che la priorità deve essere l’utilizzo delle superfici già disponibili, come tetti e coperture di edifici, aree industriali, cave dismesse, parcheggi e altre aree già compromesse. È una convergenza significativa tra la linea della Regione e quella del principale rappresentante degli agricoltori, almeno sul principio del limite.
Emilia-Romagna 1,5%, Veneto 0,8%: la gara al ribasso
Il confronto con la regione confinante mostra quanto la partita sia politica prima ancora che tecnica. In Emilia-Romagna, l’installazione di impianti non potrà superare l’1,5% della SAU dell’intero territorio regionale, calcolato a partire dal 31 dicembre 2020: quasi il doppio del limite veneto. La legge regionale n. 5 del 2026, approvata lo scorso 29 maggio, prevede un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 gigawatt, assegnando priorità all’utilizzo di superfici di strutture edificate — capannoni industriali e parcheggi — e favorendo l’uso di ambiti già urbanizzati.
Due regioni confinanti, due soglie diverse, ma lo stesso principio di fondo: privilegiare il costruito, limitare il suolo agricolo. La differenza sta nel margine: l’Emilia-Romagna concede quasi il doppio dello spazio e punta su un obiettivo di potenza più ambizioso, il Veneto sceglie il minimo consentito. Il numero da osservare nei prossimi mesi è se il limite veneto accelererà le domande di procedura abilitativa semplificata tra 5 e 12 megawatt o se le spingerà altrove.
Il Veneto ha scelto la strada più restrittiva tra quelle consentite dalla normativa nazionale. Il dato da monitorare da qui a fine anno è semplice: quante richieste di PAS tra 5 e 12 megawatt riusciranno a dimostrare il mantenimento dell’80% della produzione lorda vendibile senza perdere la convenienza economica. Se il numero sarà basso, la norma avrà funzionato da filtro più che da acceleratore. Se sarà alto, il modello veneto potrebbe diventare un riferimento per le altre regioni. Per ora è solo un’ipotesi da verificare sui numeri.




