La norma tecnica EN 17700-1:2025 doveva fare chiarezza, ma l’ambiguità resta ampia
Un test di campo, condotto seguendo un protocollo standardizzato, può determinare se un prodotto agricolo finisce nel regime normativo dei fertilizzanti o in quello — molto più oneroso — dei prodotti fitosanitari. È il nodo al centro di un'analisi pubblicata a metà luglio che mette a fuoco le tensioni ancora irrisolte nella regolamentazione europea dei biostimolanti. La norma tecnica EN 17700-1:2025, entrata in vigore all'inizio del 2025, doveva fare chiarezza. Ma tra la definizione legale scolpita nei regolamenti e la multifunzionalità reale di questi prodotti, lo spazio per l'ambiguità resta ampio.
Il banco di prova
La EN 17700-1:2025 è, nella sostanza, un manuale di istruzioni per il collaudo. Definisce come vanno progettati i trial di efficacia: quali parametri misurare, con quale disegno sperimentale, su quali colture, in quali condizioni ambientali. L'obiettivo è produrre dati confrontabili tra prodotti diversi, in modo che un agricoltore — o un ente regolatore — possa sapere se un biostimolante funziona davvero.
È un po' come il controllo passaporti in aeroporto: il test ti chiede «sei un fertilizzante o un pesticida?» e in base alla risposta ti indirizza verso un percorso normativo completamente diverso. Il problema nasce quando il prodotto in questione ha una doppia cittadinanza. Molti biostimolanti, per come operano nella pianta, toccano meccanismi che sconfinano nella protezione dalle malattie o nella resistenza agli stress biotici — funzioni che il regolamento (UE) 2019/1009, adottato il 5 giugno 2019 e applicabile dal 16 luglio 2022, non prevede nella definizione legale di biostimolante. Il test standardizzato misura l'efficacia, ma non può risolvere da solo la tensione tra ciò che il prodotto fa e la categoria in cui la legge lo costringe.
La zona grigia
Fin dal 2019, con l'introduzione di una definizione legale propria per i biostimolanti, l'Unione Europea ha compiuto un passo tutt'altro che banale: prima di allora questi prodotti erano accorpati ai prodotti fitosanitari sotto il Regolamento 1107/2009, lo stesso che disciplina i pesticidi. Spostarli in una categoria distinta all'interno del Regolamento sui prodotti fertilizzanti ha significato riconoscere che stimolare i processi naturali di una pianta — l'assorbimento dei nutrienti, la tolleranza agli stress abiotici, la qualità del raccolto — non è la stessa cosa che uccidere un patogeno.
Ma la realtà biochimica è più ostinata delle definizioni giuridiche. Molti prodotti hanno funzioni che si sovrappongono: una sostanza può migliorare la resistenza della pianta alla siccità e, al tempo stesso, avere un effetto secondario di soppressione su un fungo patogeno. In questi casi, secondo quanto rilevato dall'European Biostimulants Industry Council (EBIC), se un prodotto contiene una sostanza con proprietà pesticide, viene classificato come prodotto fitosanitario — con tutto ciò che ne consegue in termini di iter autorizzativo, costi e tempi.
Un'analisi accademica pubblicata proprio questo mese mette nero su bianco il divario concettuale e normativo tra le funzioni legalmente definite dei biostimolanti e la loro multifunzionalità scientificamente documentata. Non è una questione da addetti ai lavori: quel divario ha conseguenze dirette su chi sviluppa nuovi prodotti, perché introduce un'incertezza di fondo su quale strada regolatoria intraprendere prima ancora di sapere se il prodotto funziona.
Il paradosso è evidente: la EN 17700-1:2025 fornisce un metodo per misurare l'efficacia, ma il risultato del test può innescare un cambio di categoria normativa che il test stesso non era progettato per prevedere. Non è un difetto della norma tecnica, che anzi fa esattamente ciò per cui è stata scritta. È il riflesso di un'architettura regolatoria che ragiona per compartimenti stagni mentre la fisiologia vegetale non li riconosce.
Chi paga il conto
Dalle aule di Bruxelles ai campi di pomodori, il conto arriva in forma di costi di sviluppo e scelte strategiche. Un'azienda che oggi investe in ricerca su un biostimolante deve mettere in conto il rischio che il prodotto finisca classificato come fitosanitario, con un percorso autorizzativo che può costare diversi milioni di euro e richiedere anni, contro le centinaia di migliaia e i mesi necessari per un fertilizzante. Non tutte le imprese — soprattutto le PMI che popolano questo settore — hanno la struttura finanziaria per reggere l'incertezza.
Il risultato è un freno selettivo all'innovazione: si sviluppano i prodotti che stanno comodamente dentro le definizioni, mentre quelli più interessanti proprio perché multifunzionali rischiano di non vedere mai la luce, o di essere depotenziati per rientrare nei confini consentiti. Per chi installa e gestisce soluzioni sostenibili in agricoltura — agronomi, tecnici di campo, agricoltori strutturati — il paradosso si traduce in un catalogo di opzioni più ristretto di quanto la ricerca scientifica potrebbe offrire.
La sfida non è solo tecnica. È una scelta su quanto vogliamo che la normativa accompagni davvero l'agricoltura sostenibile, o se preferiamo categorie pulite sulla carta ma che la complessità del terreno — in tutti i sensi — fatica a rispettare.




