Le associazioni contestano l’esclusione della Commissione Ambiente dall’esame della proposta

È una questione di definizioni. La proposta di legge 2984, approvata in prima lettura al Senato come 1552, ridisegna il quadro normativo nazionale sulla fauna selvatica e la caccia, e lo fa partendo da una cornice tecnica: ridefinire l’attività venatoria come mezzo di conservazione. Un apparente ossimoro che ha spinto 57 associazioni ambientaliste, animaliste ed escursionistiche a chiedere, con una lettera formale inviata il 30 giugno al Presidente della Camera, che l’esame del provvedimento non rimanga confinato alla sola Commissione Agricoltura. La richiesta, resa nota da WWF Italia, invoca l’articolo 72 del Regolamento della Camera per coinvolgere anche la Commissione Ambiente. Il cuore tecnico del disegno di legge è una riforma della legge 157/92 che, come illustrato in una scheda tecnica del WWF, estende le aree cacciabili riducendo quelle protette.

La ridefinizione tecnica: quando la caccia diventa “tutela”

Il meccanismo è sottile. L’impianto della legge 157/92 – che da oltre trent’anni disciplina la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio – viene riscritto non attraverso un semplice allargamento delle maglie di legge, ma attribuendo alla caccia una funzione dichiarata di strumento di tutela della biodiversità. È un cambio di statuto: da attività da regolamentare perché impattante, a pratica ritenuta utile alla conservazione. Questo permette, nel testo della PdL 2984, di prevedere un’estensione delle aree cacciabili e una corrispondente riduzione delle zone protette senza che ciò appaia in contraddizione con l’obiettivo di salvaguardare gli ecosistemi. Ma è proprio su questa ridefinizione che si innesta il primo cortocircuito: se la caccia è tutela della biodiversità, allora perché la competenza parlamentare è stata assegnata alla sola Commissione Agricoltura, escludendo quella Ambiente?

Il nodo procedurale: perché la Commissione Ambiente è esclusa (e l’Europa osserva)

La lettera inviata al Presidente Fontana non è un appello generico. Le 57 organizzazioni firmatarie chiedono che i lavori siano assegnati alle Commissioni riunite VIII Ambiente e XIII Agricoltura, come previsto dall’articolo 72 del Regolamento della Camera, e invitano il Presidente a sottoporre, se del caso, la questione alla Giunta per il Regolamento. «Chiediamo quindi formalmente al Presidente Fontana che, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento della Camera, i lavori siano assegnati alle Commissioni riunite VIII Ambiente e XIII Agricoltura, invitandolo a sottoporre, se del caso, la questione alla Giunta per il Regolamento», si legge nel documento. È un passaggio procedurale che punta a ripristinare un bilanciamento di competenze. Al momento, la proposta è incardinata in sede referente nella sola Commissione Agricoltura, nonostante la materia investa in modo diretto la tutela dell’ambiente e della fauna selvatica. L’esclusione della Commissione Ambiente solleva interrogativi: chi dovrà valutare l’impatto del provvedimento sugli habitat naturali e sugli obblighi di conservazione stabiliti a livello europeo?

E proprio dall’Europa arrivano segnali di attenzione. Già nel dicembre 2025, la Commissione europea aveva inviato una nota al Ministero dell’Ambiente in cui esprimeva preoccupazione per alcune parti del provvedimento, segnalando che, se non modificate, avrebbero potuto esporre l’Italia all’apertura di una nuova procedura d’infrazione in materia ambientale. Una comunicazione che non ha valore formale di avvio di procedura, ma che rappresenta un avvertimento tecnico, perché indica che alcune disposizioni del testo potrebbero violare gli obblighi di conservazione imposti dal diritto europeo.

Le conseguenze operative: stagioni senza limiti, più specie cacciabili e meno aree protette

Sul piano tecnico, la proposta di legge introduce modifiche che cambiano la mappa venatoria italiana. Tre elementi sono misurabili. Primo: viene eliminato il termine massimo della stagione di caccia. La normativa attuale fissa un arco temporale rigido per ogni specie, definendo date di apertura e chiusura; il nuovo testo, invece, lascia spazio a una durata variabile, con il rischio concreto di sforare nei periodi di riproduzione o migrazione, quando le specie sono più vulnerabili. Secondo: il numero di specie cacciabili viene ampliato, includendo animali finora non rientranti nell’elenco delle specie oggetto di prelievo venatorio. Terzo: le aree aperte alla caccia si estendono, mentre si restringono le zone a protezione speciale, riducendo l’estensione delle aree protette. Questi tre assi, già contenuti nel progetto di riforma, toccano esattamente i punti su cui la Commissione europea aveva concentrato le proprie preoccupazioni. Se il testo dovesse essere approvato senza modifiche, il rischio di infrazione diventerebbe concreto.

Al centro della vicenda non c’è soltanto uno scontro tra mondo venatorio e ambientalismo. Il punto è chi decide come si gestisce il territorio e le risorse naturali. L’esclusione della Commissione Ambiente dall’iter di esame della proposta di legge 2984 non è un dettaglio procedurale: è il segnale di un’impostazione che ridefinisce la caccia come strumento di conservazione senza sottoporre questa definizione alla verifica delle competenze tecniche e scientifiche proprie della commissione che si occupa di ambiente. Finché la parola rimarrà solo all’Agricoltura, la partita sulla gestione della fauna selvatica resterà aperta.