La direttiva Ue 2024/1788 imponeva agli stati membri di designare un’autorità competente per le reti dell’idrogeno

Lo scorso 27 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato quattro decreti legislativi per l’attuazione di norme europee. Tra questi, il provvedimento che recepisce la direttiva (UE) 2024/1788 sul mercato comune del gas e dell’idrogeno contiene un passaggio che, per chi progetta elettrolizzatori e dorsali, vale più di qualunque dichiarazione di principio: la definizione puntuale dei poteri e dei compiti dell’ARERA in relazione ai nuovi mercati. Non è un dettaglio da giuristi. È la chiave per attivare le procedure di connessione, gli standard di purezza e le regole di accesso che servono ai 3 GW di elettrolizzatori previsti dalla Strategia Nazionale Idrogeno.

Il decreto rafforza anche i diritti dei clienti finali, garantendo libertà di scelta del fornitore e trasparenza delle bollette, e introduce tutele per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. Ma il vero spartiacque è il mandato affidato al regolatore. Per capire perché, basta osservare ciò che accadeva prima: senza un’autorità che fissi le regole tecniche ed economiche per l’idrogeno, gli investimenti da miliardi di euro restano sospesi in un vuoto normativo. Oggi il vuoto è colmato, e il meccanismo si può finalmente descrivere.

Il regolatore che mancava

Immaginate di aver costruito un’autostrada lunga migliaia di chilometri, ma di non sapere se i veicoli potranno circolare con targhe straniere, a che velocità, né chi gestirà i caselli. La situazione del mercato italiano dell’idrogeno, fino allo scorso marzo, era più o meno questa. I TSO — i gestori della rete di trasporto — avevano già tracciato il percorso del SoutH2 Corridor, ma mancavano le norme che rendessero operativa la molecola di idrogeno come commodity. La direttiva (UE) 2024/1788, che abroga la vecchia 2009/73/CE, ha creato un quadro unificato per i mercati del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, imponendo agli Stati membri di designare un’autorità di regolazione competente anche per le reti dell’idrogeno. Le norme, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 15 luglio 2024 ed entrate in vigore venti giorni dopo, hanno fissato la scadenza per il recepimento nazionale: 5 agosto 2026, riporta lo studio legale Cleary Gottlieb.

L’Italia ha scelto di attribuire questo compito ad ARERA, dettagliandone le funzioni proprio nel decreto approvato a marzo. Significa che, da ora, l’Authority potrà definire le condizioni di allacciamento per gli elettrolizzatori, i criteri di qualità del vettore energetico, i meccanismi tariffari per l’uso delle infrastrutture dedicate. Tutti tasselli che, senza un atto legislativo nazionale, sarebbero rimasti in un limbo parallelo, rallentando l’integrazione fisica tra produzione e consumo. La cornice regolatoria, però, arriva dopo anni in cui la componente ingegneristica e le alleanze industriali hanno già disegnato una mappa precisa.

L’impalcatura del corridoio e il peso dei numeri

Il SoutH2 Corridor è un’infrastruttura da 3.300 chilometri che collegherà Nord Africa, Italia, Austria e Germania attraverso le reti di Snam, TAG, GCA e bayernets. Un’opera pensata per portare idrogeno rinnovabile prodotto in aree ad alta radiazione solare verso il centro del continente, e per distribuire lungo l’asse la produzione interna italiana. I numeri della Strategia Nazionale Idrogeno danno corpo a questa visione: secondo le stime di CSIRO, entro il 2030 il consumo totale di idrogeno rinnovabile in Italia toccherà circa 0,25 milioni di tonnellate all’anno. Di queste, almeno il 70% sarà generato internamente, il che presuppone l’installazione di circa 3 GW di capacità di elettrolisi.

Tre gigawatt di elettrolizzatori non sono un obiettivo di facciata: richiedono allacciamenti dedicati, standard di purezza precisi e un sistema di certificazione della molecola verde che nessun operatore poteva implementare senza riferimenti normativi certi. Il decreto di recepimento della direttiva risolve esattamente questo cortocircuito, mettendo ARERA nelle condizioni di scrivere i disciplinari tecnici che i produttori aspettavano. La sfida ora è la velocità. Le procedure di connessione e le specifiche tecniche devono essere operative prima che gli investimenti finali vengano decisi altrove, magari a pochi chilometri oltre il Brennero, dove la Germania si è mossa con tempismo quasi sincrono.

Germania, 25 marzo: il cronometro è già scattato

Due giorni prima del Consiglio dei Ministri italiano, il 25 marzo 2026, il Gabinetto tedesco ha adottato la decisione sull’emendamento EnWG che modifica la legge sull’industria energetica per allinearla al pacchetto Ue gas-idrogeno, come documentato da Innobu. In pratica, Berlino ha scelto la via accelerata, anticipando alcuni passaggi rispetto alla semplice trasposizione formale. Il punto di convergenza tra Roma e Berlino è proprio il 5 agosto 2026: mancano pochi giorni al termine ultimo concesso dalla direttiva. La simmetria temporale è notevole: mentre il nostro decreto legislativo fissava i poteri di ARERA, la Germania completava il suo iter governativo con l’obiettivo di far passare il testo al Bundestag in tempo utile.

Il SoutH2 Corridor unisce fisicamente i due mercati, ma se uno solo dei due paesi avesse le regole operative pronte, i flussi di capitale e di molecole si orienterebbero di conseguenza. Per chi installerà gli elettrolizzatori o gestirà le dorsali del corridoio, il decreto di marzo non è un traguardo ma un varco: i tubi sono pronti, ora servono elettroni verdi e molecole certificate, esattamente quando Berlino accelera sullo stesso tracciato normativo. L’unica incognita è se ARERA e Snam riusciranno a trasformare il testo in procedure prima che il vantaggio regolatorio diventi vantaggio competitivo tedesco.