La delibera Arera azzera le componenti per acquisto e trasporto del combustibile, mettendo in discussione la sostenibilità degli impianti

A circa un mese dalla decisione di Arera di impugnare la sentenza del Tar Lombardia, il contenzioso sui Prezzi Minimi Garantiti per le biomasse resta inchiodato a una cifra: ottanta euro per megawattora. È la riduzione che l’Autorità ha previsto per gli impianti che bruciano la frazione biodegradabile dei rifiuti, azzerando due componenti del prezzo: quella per l’acquisto del combustibile e quella per il suo trasporto. Il Tar l’aveva annullata per un singolo ricorrente, Compagnia Energetica Bellunese. Arera vuole ripristinarla — come ricostruisce l’articolo di QualEnergia sulla vicenda. Ma può un combustibile costare zero quando è la materia prima che tiene in vita l’impianto?

Il paradosso del combustibile a costo zero

La decisione di Arera non è un dettaglio procedurale. Al centro della causa ci sono due componenti dei Prezzi Minimi Garantiti per l’energia prodotta dalla frazione biodegradabile dei rifiuti: il prezzo di acquisto del combustibile, Pcomb, e il costo di trasporto, Ptrasp. La delibera 305/2024 li fissava entrambi a zero.

La sentenza del Tar Lombardia n. 3278, emessa lo scorso 19 giugno, ha annullato la delibera nella parte di interesse di Compagnia Energetica Bellunese, titolare di un impianto a Longarone, nella frazione di Castellavazzo. Secondo i calcoli presentati da Ceb nel ricorso, azzerare Pcomb e Ptrasp riduce di circa 80 €/MWh un Pmg pieno stimato intorno ai 250 €/MWh. L’adesione al regime, in queste condizioni, diventa economicamente insostenibile: il combustibile che tiene accesa la caldaia viene considerato a costo zero.

Il paradosso è tutto qui. Un impianto a biomasse brucia combustibile per produrre energia. Se il regolatore valuta a zero il prezzo e il trasporto di quel combustibile, l’impianto perde la sua ragione economica. Ma come si è arrivati a considerare nullo il costo del combustibile? La risposta sta nella genesi del regime dei Prezzi Minimi Garantiti.

La genesi del regime: un decreto, un supplemento istruttorio e una scadenza

Già nel 2023, con l’articolo 3-ter del decreto-legge n. 57/2023, il legislatore aveva aperto una porta: la possibilità per gli impianti alimentati a biomassa di accedere a un sistema di Prezzi Minimi Garantiti in vista della scadenza delle convenzioni incentivanti GRIN. La scadenza è scritta nero su bianco. L’ARERA definisce i Prezzi Minimi Garantiti per gli impianti alimentati a biogas o a biomasse solide che siano beneficiari di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. E il regime vale anche per chi, entro lo stesso termine, rinuncia agli incentivi per aderirvi.

Poi è arrivata la delibera 305/2024. Arera l’ha adottata sulla base di un supplemento istruttorio affidato a Rse, che ha dato origine a un nuovo rapporto datato 22 luglio 2024. Sulla scorta di quel lavoro tecnico, l’Autorità ha previsto coefficienti pari a zero per il prezzo del combustibile e per il prezzo del suo trasporto nel caso di utilizzo della frazione biodegradabile dei rifiuti. In altre parole: per chi brucia rifiuti biodegradabili, la voce combustibile e la voce trasporto non valgono nulla.

La sequenza è questa: il legislatore apre ai Pmg per gli impianti in scadenza di incentivi, il regolatore affida a Rse il compito di quantificare le componenti, il rapporto tecnico azzera combustibile e trasporto, la delibera recepisce. Con queste premesse, la sentenza del Tar e il ricorso di Arera non sono più una questione tecnica: decidono la sostenibilità economica di una filiera e di chi ci lavora.

Chi vince, chi perde e chi resta in attesa

Il quadro normativo è chiaro, ma il conto lo pagano gli impianti. La sentenza del Tar Lombardia nasce da un ricorso di un singolo operatore, ma il principio tocca tutti gli impianti che utilizzano la frazione biodegradabile dei rifiuti. Per loro il combustibile vale zero, mentre per chi usa altre biomasse il Pmg riconosce componenti diverse. La riduzione stimata da Ceb, circa 80 €/MWh su un Pmg pieno di circa 250 €/MWh, è la distanza tra un impianto che sta in piedi e uno che non sta in piedi.

Arera ha scelto di non accettare la sentenza. La decisione di impugnare è arrivata a metà luglio, circa un mese dopo la pronuncia dei giudici. Come si legge negli atti dell’Autorità, l’appello riguarda la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Prima, 19 giugno 2026, n. 3278, di annullamento della deliberazione 305/2024/R/eel. Il ricorso fa il suo corso, ma i tempi della giustizia amministrativa non sono quelli degli impianti: chi deve decidere se aderire al regime o rinunciare agli incentivi ha una scadenza, ed è il 31 dicembre 2027.

Mentre il ricorso prosegue, resta una domanda: quanti impianti a biomasse potranno aspettare una pronuncia definitiva senza vedere compromessa la propria continuità? La partita sui Prezzi Minimi Garantiti non è chiusa. Il ricorso di Arera sposta l’equilibrio tra regolazione e sopravvivenza economica, e la vera posta in gioco è se gli impianti a biomasse continueranno a esistere dopo il 2027.