La Regione ha riprodotto una norma già annullata dal Tar Lombardia nel 2025
Nemmeno un anno dopo che il TAR Lombardia ha cancellato una regola quasi identica, la Toscana l’ha riscritta tale e quale nella sua legge sulle aree idonee alle rinnovabili. Il 29 giugno 2026, la Giunta regionale ha stabilito che solo un imprenditore agricolo può presentare l’istanza per accedere alle procedure semplificate. Conseguenza immediata: la stragrande maggioranza dei progetti agrivoltaici resta fuori dai giochi. E la norma è già in rotta di collisione con i giudici amministrativi.
Il meccanismo è semplice, l’effetto dirompente. La disposizione approvata due giorni fa impone un requisito soggettivo per l’accesso alle procedure semplificate nelle aree dichiarate idonee: chi propone l’impianto deve essere, per legge, un imprenditore agricolo. Una scelta che restringe il perimetro dei soggetti abilitati e che, stando alle prime analisi, taglia fuori automaticamente la maggior parte dei piccoli e medi imprenditori agricoli, quelli che non hanno la forza né la possibilità di presentare progetti di tale complessità. Il paradosso è evidente: una legge pensata per governare la transizione energetica finisce per escludere proprio i soggetti che dovrebbe tutelare.
Il copia-incolla che affossa l’agrivoltaico
La legge toscana non si limita a disciplinare dove e come installare impianti rinnovabili. Entra nel merito di chi può farlo. E lo fa con una restrizione che non trova appigli nella normativa nazionale. La disposizione impone che a presentare l’istanza di accesso alle procedure semplificate previste per le aree idonee sia necessariamente un imprenditore agricolo. Nessun altro soggetto — società energetiche, aggregatori, consorzi — può avanzare la richiesta, anche se il progetto rispetta tutti i requisiti tecnici e ambientali.
Il risultato è un collo di bottiglia che penalizza pesantemente l’agrivoltaico, un settore che in Toscana avrebbe margini di crescita considerevoli proprio per la combinazione di produzione agricola e generazione elettrica. Chi opera in questo comparto lo sa: i progetti agrivoltaici richiedono competenze tecniche, capacità finanziarie e una scala operativa che raramente un singolo imprenditore agricolo — specie se piccolo o medio — può mettere in campo da solo. La norma, nei fatti, consegna il mercato a una manciata di operatori, escludendo tutti gli altri.
Ma perché una Regione sceglie una strada già dichiarata impraticabile? La risposta sta in una sentenza che la Toscana ha scelto di ignorare.
Un precedente che scotta (e che la Toscana ignora)
Lo scorso 3 settembre 2025, il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha emesso una sentenza che ha annullato in parte la Delibera regionale n. XII/2783 del 15 luglio 2024. Quella delibera introduceva limitazioni non previste dalla normativa nazionale per l’installazione di impianti agrivoltaici su aree agricole, restringendo di fatto il campo di applicazione della disciplina statale. Il Collegio ha ritenuto illegittima la previsione, giudicandola in contrasto con la normativa di riferimento e priva di «qualsivoglia presupposto legittimante».
Il parallelo con la Toscana è impressionante. La Regione Lombardia aveva legiferato in maniera pressoché identica, incontrando quella che gli analisti definiscono una censura severa e inappellabile. Il principio stabilito dal TAR è netto: non si possono apporre vincoli nelle aree idonee che siano ultronei rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale, e questo include restringere la tipologia di soggetti proponenti. Una Regione non può decidere chi ha diritto di presentare un progetto e chi no, se lo Stato non ha previsto quella distinzione.
La Toscana ha fatto esattamente quello che la Lombardia aveva fatto prima di essere smentita dai giudici. Ha inserito nella legge un filtro soggettivo — il requisito dell’imprenditore agricolo — che la normativa nazionale non contempla e che il TAR ha già dichiarato illegittimo. Non si tratta di un dettaglio tecnico: è il cuore della disposizione a essere viziato. E questo espone l’intera legge regionale al rischio di impugnazione, con la concreta possibilità che venga smontata pezzo per pezzo davanti ai giudici amministrativi.
Già a settembre 2025, quando il TAR Lombardia ha depositato la sentenza, il segnale era chiaro: le Regioni non possono usare le leggi sulle aree idonee per introdurre barriere all’ingresso che la normativa nazionale non prevede. Dieci mesi dopo, quel segnale è rimasto inascoltato.
Agrivoltaico al palo: la mappa dei danni
Dall’illegittimità di facciata ai danni concreti: chi resta fuori e cosa si blocca? La risposta è nei numeri della struttura agricola toscana. Il tessuto produttivo regionale è fatto in larga parte di aziende di piccola e media dimensione, che non hanno la forza e la possibilità di presentare progetti della complessità richiesta da un impianto agrivoltaico. Escluderle significa rinunciare a una fetta significativa del potenziale di sviluppo, proprio in una fase in cui l’agrivoltaico potrebbe offrire una fonte di reddito integrativa stabile per le aziende agricole.
Con queste premesse, lo scenario è già scritto: chi ci perde è il mercato. I progetti restano bloccati in attesa di un chiarimento giuridico, gli operatori aspettano, i piccoli imprenditori agricoli restano fuori. Da monitorare nelle prossime settimane: quante istanze saranno effettivamente presentabili dopo questa mossa e se il Consiglio regionale interverrà per correggere la disposizione prima che arrivi in aula. La finestra per evitare un nuovo scontro al TAR è ancora aperta, ma si sta chiudendo in fretta.
Se la Lombardia doveva servire da lezione, la Toscana sembra averla ignorata. Con i progetti fermi e una legge che rischia di essere smontata dai giudici, l’agrivoltaico toscano resta appeso a un filo. Servirà un intervento correttivo, in Giunta o in Consiglio, per riallineare la norma regionale a quella nazionale. Fino ad allora, il numero di progetti che vedranno la luce rischia di restare drammaticamente basso.




