Tar Lazio n. 12523/2026: la legittimazione si prova con attività concrete, non con lo statuto

Un comitato di quartiere vuole bloccare un parco eolico a due passi da casa: può davvero andare dal giudice solo perché nel suo statuto compare la parola “ambiente”? La risposta è arrivata lo scorso 9 luglio, quando il Tar Lazio ha pubblicato la sentenza n. 12523/2026, che delinea i confini entro cui un soggetto rappresentativo può presentare ricorso contro un progetto. Il principio è netto: se il nucleo essenziale dello scopo statutario di un’associazione non è la tutela dell’ambiente, l’ente non può appellarsi a questo principio per contestare un impianto rinnovabile davanti alla Giustizia amministrativa.

Chi ha voce in capitolo?

In linea generale, le associazioni che vogliono portare un caso davanti al giudice amministrativo non sono tutte uguali. Gli enti associativi esponenziali — iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori, oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza — sono legittimati a promuovere azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie. Tradotto in pratica: il giudice non chiede solo “chi sei?”, ma “chi rappresenti davvero?”.

E qui il dubbio che molti cittadini hanno — “ma noi abbiamo scritto ‘ambiente’ nello statuto, non basta?” — trova una risposta che sorprende. Non basta. Quella parola in uno statuto è solo carta: il giudice vuole vedere altro, e non si ferma alle intenzioni dichiarate. Ma cosa succede quando si guarda davvero lo statuto dell’associazione?

La sostanza vince sul principio

La regola generale però non basta: la sentenza scava nella vita reale dell’associazione. Guardando davvero lo statuto, il Tar ha trovato un’associazione il cui nucleo essenziale dello scopo statutario è la solidarietà sociale nella tutela dei consumatori e degli utenti: la tutela ambientale risulta marginale e ancillare, inserita in un elenco eterogeneo di principi ispiratori. In altre parole, “ambiente” era una delle tante parole in una lista di buone intenzioni, non lo scopo che l’associazione persegue ogni giorno.

Ma è il secondo elemento a pesare di più. Decisiva è risultata l’assenza di prova di un’attività concreta e continuativa: l’associazione non ha prodotto documenti idonei a dimostrare osservazioni, pareri o campagne informative svolte in epoca anteriore al provvedimento impugnato. Il giudice amministrativo, cioè, non si accontenta di ciò che un ente dichiara di essere: vuole vedere quello che ha fatto prima della lite. Osservazioni presentate, pareri, iniziative pubbliche: tutto può servire, ma deve esserci.

Il paradosso, a questo punto, è evidente. Già nel 2022, con il regolamento di emergenza UE 2022/2577 (REPowerEU), l’Unione europea ha introdotto la presunzione che i progetti rinnovabili servano l’interesse pubblico prevalente: per il diritto europeo, pianificazione, costruzione e gestione degli impianti di produzione di energia rinnovabile sono considerate di interesse pubblico prevalente. Ma se l’ambiente è interesse pubblico prevalente per l’Europa, perché 4mila impianti restano bloccati?

Cosa cambia per progetti e ricorsi

E qui arriviamo all’impatto concreto: più di 4mila impianti restano intrappolati nella giungla dei procedimenti autorizzativi, ostaggio di conflitti tra ministeri, veti delle regioni o proteste da parte di comitati locali. La sentenza del Tar Lazio non sblocca questi progetti, ma dice qualcosa di importante a chi, da una parte e dall’altra, sta preparando o valutando un ricorso.

Per chi progetta un impianto, ora c’è un riferimento in più: la contestazione va valutata sulla base dell’attività reale dell’associazione, non della carta intestata. Se un comitato presenta un ricorso, vale la pena chiedersi subito: cosa ha fatto concretamente negli anni? Ha presentato osservazioni? Ha organizzato campagne informative? Se la risposta è no, la contestazione ha le fondamenta deboli.

Per chi contesta, il messaggio è altrettanto chiaro: la legittimazione si dimostra con i fatti, non con le parole dello statuto. Prepararsi a documentare iniziative concrete e continuative non è un dettaglio burocratico, è la condizione per essere ascoltati davanti al giudice. La sentenza non risolve la giungla autorizzativa, ma alza l’asticella della credibilità: la sostanza pesa più del principio.