Servono 57 GW di fotovoltaico entro il 2030 per il piano elettrico 2030/REPowerEU: lo stimava Elettricità Futura già ad agosto 2025, su un totale di 84 GW di nuova potenza da installare in Italia. È una stima di potenza, non di energia prodotta. Lo scorso aprile, però, la Corte costituzionale ha confermato il divieto di collocare moduli a terra nelle zone agricole; a luglio è stata pubblicata la sentenza 127/2026. Un numero enorme contro un divieto secco: come si conciliano?
È un paradosso solo apparente. Il divieto confermato dalla Consulta non colpisce tutto il fotovoltaico in agricoltura, ma una specifica modalità di installazione: i moduli appoggiati al suolo. Gli impianti agrivoltaici con moduli elevati restano consentiti. La partita dei 57 GW, quindi, non si chiude: si sposta su un unico binario tecnologico. Resta da capire cosa distingue davvero un impianto vietato da uno consentito.
Il suolo come risorsa: la logica della Corte
Per capire il paradosso bisogna entrare nella decisione. La questione era stata sollevata dal TAR del Lazio, che aveva messo in dubbio le norme che limitano il fotovoltaico con moduli collocati a terra, consentito solo in determinate ipotesi e sostanzialmente precluso sulla generalità dei terreni classificati agricoli. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull’art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63/2024 e sull’art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 190/2024.
La linea tracciata dai giudici passa letteralmente sopra il suolo. Il divieto contenuto nell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024 — si legge nella motivazione — non si applica agli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra. Non è un dettaglio formale: la Corte ha letto la norma alla luce del suo tenore letterale e della sua finalità, che è proteggere la vocazione produttiva dei terreni agricoli, non impedire la produzione di energia solare in sé. La lettura offerta a luglio da pv magazine Italia arriva alla stessa conclusione: la norma non vieta l’installazione di tutti gli impianti fotovoltaici nelle aree agricole, ma soltanto quella degli impianti con moduli collocati a terra. Restano consentiti gli impianti agrivoltaici capaci di preservare la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.
Dietro questa distinzione c’è una logica di risorsa, non un pregiudizio contro il solare. La direttiva (UE) 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo stima che il 60-70% dei suoli dell’Unione sia deteriorato e continui a deteriorarsi. Il legislatore ha poi confermato la direzione: a novembre 2025, con il decreto-legge n. 175/2025, è stato introdotto l’art. 11-bis nel d.lgs. n. 190/2024, che ribadisce il divieto del fotovoltaico a terra ma consente sempre l’agrivoltaico con moduli adeguatamente elevati da terra, con eccezioni per le comunità energetiche rinnovabili e per i progetti PNRR/PNC. Nel 2025 era intervenuto anche l’art. 13-bis del d.l. n. 25 del 2025; la Corte ha precisato che non si tratta di ius superveniens e che non incide sulla rilevanza della questione, per il principio del tempus regit actum, come si legge nella scheda della pronuncia n. 23.
Chi paga il conto? Agrivoltaico contro fotovoltaico a terra
La distinzione tecnica si traduce subito in una partita di mercato. La reazione di Coldiretti è netta: lo stop della Corte costituzionale al fotovoltaico selvaggio che sottrae ettari di terreni fertili alla produzione alimentare rappresenta una vittoria per agricoltori e cittadini. È la posizione di chi considera il suolo un fattore produttivo, non una semplice superficie disponibile.
Dall’altra parte del tavolo ci sono gli sviluppatori e i target al 2030. Già nel maggio 2024 Elettricità Futura avvertiva che lo stop al fotovoltaico annunciato dal Governo avrebbe messo a rischio i target rinnovabili al 2030. Se i moduli a terra restano bloccati nelle aree agricole, l’offerta di nuovi progetti si restringe all’agrivoltaico elevato, che ha costi e complessità diverse. La conseguenza è una corsia unica, dentro la quale non tutti gli impianti previsti potranno passare.
Gli impianti a terra già installati potranno essere modificati, rifatti o potenziati solo senza aumentare l’area occupata; i nuovi progetti, salvo le eccezioni legate a PNRR, PNC e comunità energetiche rinnovabili, dovranno alzare i moduli. Per questo il prossimo numero da tenere d’occhio è la quota dei 57 GW di fotovoltaico necessari al 2030 che riuscirà a materializzarsi con moduli elevati. Il resto è, letteralmente, a terra.




