Lo scorso 10 giugno la Corte costituzionale ha spento un’altra volta la corrente alla legge sarda anti-rinnovabili. Non è la prima, e forse non sarà l’ultima. Con la sentenza 144 del 2026, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31. La disposizione sospendeva i procedimenti autorizzativi per impianti a fonti rinnovabili nelle aree non idonee, in attesa di un regolamento regionale.

Il copione si ripete

La bocciatura di giugno non è un caso isolato. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale già delineata dalle sentenze numero 28, numero 134 e numero 184 del 2025. Già con la sentenza 184 del 2025, per esempio, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1, comma 2, primo periodo, della legge regionale Sardegna n. 20 del 2024, limitatamente alle parole «, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi». In quell’occasione la Corte aveva ritenuto quella disposizione irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento e in contrasto con il principio della certezza del diritto, perché vanificava tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati senza che fossero indicate ragioni di carattere tecnico o scientifico. La domanda, a quel punto, era scontata: ma cosa ha detto esattamente la Corte per rendere la «non idoneità» diversa da un divieto?

Il paradosso delle aree non idonee

Per capirlo bisogna entrare nel ragionamento della Corte. La norma impugnata prevedeva, in attesa dell’approvazione di un regolamento regionale sulle aree idonee e non idonee, la sospensione dei procedimenti autorizzativi già in corso e il divieto di presentare nuove istanze per la realizzazione di impianti Fer nelle aree non idonee, ad eccezione delle comunità energetiche e degli interventi per l’autoconsumo.

Per la Corte, quella sospensione e quel divieto si pongono in contrasto con i principi fondamentali che disciplinano la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», desumibili dal d.lgs. n. 199 del 2021 e, in particolare, dall’art. 20, comma 6. La qualificazione di non idoneità delle aree all’installazione di impianti Fer, ha scritto la Consulta, «non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico». Il paradosso è tutto qui: la Sardegna può definire le aree non idonee, ma non può usarle per azzerare la possibilità di installare impianti. La non idoneità non comporta un divieto assoluto di installazione: esclude solamente l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, così che i singoli progetti possano essere valutati attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi.

Allo stesso tempo, la Corte ha ricordato che la transizione energetica costituisce un obiettivo di rilievo nazionale ed europeo, ma non determina l’integrale assorbimento delle competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio. I principi desumibili dalla disciplina statale di attuazione degli obblighi eurounitari in materia di energie rinnovabili integrano principi fondamentali della materia energetica e vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per la Sardegna questo significa che l’autonomia non può tradursi in una deroga di fatto agli obiettivi europei, ma resta lo spazio per governare il territorio. Resta però una domanda: il Consiglio regionale accetterà questi confini o tenterà un’altra forzatura normativa?

Il prossimo banco di prova

La risposta arriverà dal prossimo regolamento che la Regione dovrà scrivere per definire le aree idonee e non idonee senza trasformarle in un divieto mascherato. A monte della sentenza c’era una precisa scelta politica: il Consiglio regionale aveva approvato la proposta di modifica della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, con la richiesta di sospensione degli impianti rinnovabili nelle aree non incluse tra quelle idonee in attesa di un Regolamento ad hoc. La sentenza non cancella la programmazione regionale: conferma la legittimità del ruolo programmatorio e pianificatorio delle Regioni nella definizione dell’assetto territoriale e nella tutela del paesaggio.

Per gli operatori la differenza è concreta. Nei territori classificati come non idonei non si torna alla sospensione automatica: il singolo progetto va istruito nel procedimento ordinario, con tutte le valutazioni urbanistiche e paesaggistiche del caso. Le comunità energetiche e l’autoconsumo, che la norma impugnata già escludeva dallo stop, non ricevono nuovi vincoli da questa sentenza. Il punto non è più la sentenza, ma il contenuto del regolamento. Se la Sardegna lo scriverà rispettando i confini indicati dalla Consulta, gli operatori sapranno dove investire; altrimenti il copione si ripeterà.