La politica della CPI si limita a inquadrare i danni ambientali nei crimini internazionali già esistenti
Era il 18 dicembre 2024 quando l’Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale lanciava la seconda consultazione pubblica su una politica per promuovere la responsabilità per crimini ambientali. Il Procuratore Karim A.A. Khan KC lo aveva detto con parole che pesavano: le indagini in varie regioni del mondo rivelano uno schema in cui i crimini internazionali gravi sono spesso alimentati da, o provocano, danni ambientali significativi, come l’avvelenamento dei pozzi e delle riserve idriche in Darfur. Un anno e mezzo dopo quel momento, e a sette mesi dal varo della politica finale – arrivata nel dicembre 2025 – la domanda è una sola: è servito a qualcosa?
La risposta, per chi si aspettava la nascita di un reato internazionale di ecocidio, è un secco no. La politica dell’Ufficio del Procuratore non crea un nuovo crimine autonomo, e non avrebbe potuto farlo: opera all’interno dei reati già previsti dallo Statuto di Roma – genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, aggressione – quando questi hanno una dimensione ambientale. Il testo finale, insomma, non introduce l’ecocidio ma si limita a dire: guardiamo se un danno all’ambiente può essere letto come crimine di guerra o contro l’umanità. Non è poco, ma non è quello che in tanti chiedevano.
La politica che non c’è
Il percorso era cominciato con la prima consultazione nel febbraio 2024, e già allora l’Ufficio del Procuratore annunciava l’obiettivo di un «documento politico completo» sui crimini ambientali, per garantire un approccio sistematico ai reati commessi mediante, o che provocano, danni all’ambiente. Due giri di consultazioni dopo, il risultato è un documento che esplicita ciò che già si sapeva: la CPI può perseguire chi avvelena pozzi, devasta ecosistemi o distrugge risorse naturali, a patto che quelle condotte siano già inquadrabili in uno dei quattro crimini internazionali esistenti. La politica, in altre parole, è una lente, non una nuova arma.
Karim Khan lo aveva detto chiaro: «Our investigations reveal a pattern». Ma uno schema non è un reato. E la differenza tra riconoscere un danno ambientale come aggravante di un crimine di guerra e punirlo in quanto tale è la stessa che passa tra un’ammonizione e una condanna. L’ecocidio, come figura autonoma, resta su un binario legislativo separato, fuori da questa politica.
Ma mentre la CPI si muove con cautela, l’Europa ha già deciso di fare sul serio.
Bruxelles fa da sé
Ad aprile 2024, l’Unione europea ha adottato la direttiva riveduta sui reati ambientali (2024/1203), che impone agli Stati membri di criminalizzare i casi di «danno e distruzione particolarmente gravi dell’ambiente» come reati qualificati. Non è un auspicio, è un obbligo: entro i termini di recepimento, ogni Paese UE dovrà scrivere nel proprio codice penale fattispecie che puniscano condotte comparabili, per gravità, a un ecocidio, anche se la parola non compare nel testo. Una scelta netta, vincolante, che contrasta con l’approccio minimalista della CPI.
Resta da vedere se questa frammentazione porterà a una giustizia più efficace o a una cacofonia normativa.
La giustizia che verrà (o no)
La politica della CPI, per come è strutturata, accontenta chi non voleva passi avanti troppo decisi: gli Stati restii a cedere sovranità penale su questioni ambientali, le imprese che temono responsabilità dirette per danni climatici, i governi che inquinano senza sparare un colpo. Le vittime, invece, restano con un arsenale giuridico a metà. Possono sperare che un procuratore decida di leggere una devastazione ambientale come crimine contro l’umanità, ma è una strada in salita, che richiede la prova del nesso con un attacco sistematico contro la popolazione civile – un onere probatorio enorme.
Sul fronte opposto, la direttiva UE dà ai giudici nazionali strumenti più affilati, ma solo dentro i confini dell’Unione. Fuori, vale la legge del più forte, o del meno disposto a collaborare. E qui sta il paradosso: la CPI, nata per colmare i vuoti di giurisdizione, finisce per confermarli, mentre l’Europa si costruisce un recinto più alto ma limitato nello spazio. Le comunità del Darfur, del Pacifico o dell’Amazzonia – quelle che vedono avvelenarsi l’acqua o sparire le foreste mentre la guerra infuria – rischiano di restare senza un giudice.
La seconda consultazione si chiuse il 21 febbraio 2025. Da allora, il documento è stato finalizzato e pubblicato. Ma il dibattito sull’ecocidio come crimine internazionale autonomo continua altrove, in sedi diplomatiche e accademiche, senza che la CPI abbia voluto o potuto forzare la mano. La domanda, a questo punto, non è più se la Corte può occuparsi di ambiente – può, entro certi limiti – ma se questa giustizia a geometria variabile sia all’altezza dei disastri che abbiamo davanti. Possiamo davvero fidarci di una giustizia che arriva sempre un passo indietro rispetto al disastro?




