La riforma riduce il ruolo scientifico dell’ISPRA e rischia una procedura d’infrazione europea

Il meccanismo è sottile, quasi amministrativo. Eppure ridisegna da solo l’intero equilibrio tra protezione della fauna e attività venatoria. A metà dicembre 2025 la Commissione europea ha inviato a Roma una lettera ufficiale, segnalando «diversi possibili conflitti con il diritto comunitario» — in particolare con la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat — contenuti nel disegno di legge che, come riportato da un’intervista all’europarlamentare del Pd Annalisa Corrado, modifica profondamente l’impianto della legge 157/1992. La riforma, approvata lo scorso 23 giugno al Senato con 80 voti a favore, 56 contrari e due astenuti, ora è all’esame della Camera. Nel suo passaggio più tecnico, e più discusso, il testo trasforma il parere dell’ISPRA, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, da vincolante a puramente consultivo. È una differenza lessicale che ha un impatto funzionale preciso: finora le Regioni dovevano attenersi alle indicazioni scientifiche per stabilire i calendari venatori; d’ora in poi potranno discostarsene.

La meccanica della riforma: consulenza invece di vincolo

La legge 157 del 1992, approvata quando i cacciatori in Italia erano circa 1,5 milioni — oggi sono meno di 500.000 —, aveva costruito un punto di equilibrio tra tutela della fauna selvatica, attività agricole, attività venatoria e interesse pubblico. Il Ddl in discussione sposta il baricentro dalla protezione basata su dati scientifici a una logica di gestione che, secondo i critici, considera la fauna «un po’ un problema, un po’ una risorsa da sfruttare, anche in termini commerciali e privatistici». Lo snodo operativo sta tutto nel passaggio da «vincolante» a «consultivo». Con il vecchio regime, nessuna Regione poteva aprire la stagione oltre il 10 febbraio o ampliare le specie cacciabili senza il via libera dell’ISPRA. Con il nuovo testo, l’istituto esprime un parere, ma le amministrazioni regionali restano libere di decidere in autonomia. La conseguenza diretta è l’estensione possibile della caccia oltre la data che chiude il calendario ordinario, sconfinando nel periodo di migrazione e riproduzione degli uccelli. Le obiezioni sollevate dalla Commissione europea già a dicembre 2025 riguardavano proprio l’allungamento della stagione venatoria negli agriturismi e nelle aziende faunistico-venatorie, l’indebolimento del ruolo consultivo di ISPRA e le disposizioni sulla cattura e l’allevamento dei richiami vivi.

Questo scivolamento semantico — da un parere che vincola a un parere che suggerisce — non è solo una questione di forma. Ha innescato reazioni tecniche e politiche ben più pesanti, perché incrina il rapporto tra scienza e decisione amministrativa e apre un fronte di conflitto con la normativa europea. E gli organismi che si occupano di conservazione, a livello nazionale e sovranazionale, non sono rimasti a guardare.

Le obiezioni scientifiche e giuridiche: la lettera dell’UE e il parere CISO

L’8 luglio 2026, il Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), la principale organizzazione specialistica italiana per l’ornitologia, ha pubblicato un parere tecnico-scientifico che respinge la riforma su più punti. Il documento contesta la possibilità data alle Regioni di ignorare le raccomandazioni scientifiche e di superare la data del 10 febbraio per la chiusura della stagione, prolungando la caccia in un momento delicato per i cicli biologici di molte specie. Sul fronte giuridico, la Commissione europea non si è limitata alla lettera di dicembre: fonti dell’esecutivo comunitario hanno fatto sapere che stanno «monitorando attentamente» l’iter legislativo italiano. La Direttiva Uccelli fissa regole precise sulla protezione delle specie migratrici e sulla durata delle stagioni venatorie; ogni deroga deve essere giustificata scientificamente e non può basarsi su scelte discrezionali delle singole amministrazioni. Il combinato disposto tra il parere del CISO e la posizione della Commissione configura un conflitto tecnico-giuridico che mette in discussione non solo la legittimità della riforma, ma anche la sua compatibilità con gli impegni ambientali sottoscritti dall’Italia.

L’aspetto più delicato è che la legge 157/92, pur datata, aveva retto fino a oggi come argine contro le spinte a liberalizzare il calendario venatorio. L’ISPRA, con i suoi pareri obbligatori, fungeva da filtro scientifico: poteva bloccare un provvedimento regionale se i dati ornitologici mostravano rischi per le popolazioni. Il nuovo Ddl rimuove quel filtro. E la Commissione europea, già a metà dicembre 2025, aveva evidenziato che un simile passo avrebbe potuto innescare una procedura d’infrazione. Con il testo ormai approvato a Palazzo Madama, il rischio contenzioso diventa concreto.

Sul campo: cosa cambia per chi gestisce la fauna

La domanda, dopo le contestazioni, è pratica: come si tradurrebbe l’applicazione della riforma? In primo luogo, le Regioni avrebbero mani libere per estendere le stagioni venatorie su terreni privati, agriturismi e aziende faunistico-venatorie, senza dover dimostrare la sostenibilità delle scelte con dati scientifici validati da ISPRA. In un contesto in cui il numero di cacciatori è crollato da un milione e mezzo a meno di mezzo milione dall’entrata in vigore della 157, l’indebolimento del controllo centrale risponde più a una logica di gestione commerciale e politica che a un reale bisogno sociale. Per gli agricoltori, che in alcune aree lamentano danni da fauna selvatica, il nuovo quadro non introduce strumenti di prevenzione o indennizzo più efficaci; si limita a facilitare l’attività venatoria anche in periodi in cui molte specie non sono considerate problematiche per le colture. Per gli stessi cacciatori, la mancanza di un riferimento scientifico univoco rischia di creare disparità tra regioni e incertezza normativa.

La partita è ora alla Camera. Senza correzioni, l’Italia si incammina su un percorso che incrocia infrazione europea e un danno ecologico annunciato. La lettera della Commissione è già sul tavolo; il parere del CISO ha messo nero su bianco le criticità scientifiche. Se il testo rimarrà invariato, il passo successivo potrebbe essere una procedura formale di Bruxelles. Ma il danno reale — quello alla biodiversità e alla credibilità della gestione faunistica italiana — sarebbe già compiuto, silenzioso quanto la migrazione di un uccello fuori stagione.