Sentenza 30 giugno: annullato regolamento GSE per mancanza del decreto ministeriale ex art. 42 D.Lgs. 28/2011.

Doveva essere il regolamento che rendeva finalmente proporzionali le sanzioni per gli impianti a fonti rinnovabili: scaglioni dal 20 al 100% della tariffa per i moduli non certificati, decurtazione dimezzata in caso di autodenuncia. Poi, il 30 giugno scorso, il Consiglio di Stato lo ha annullato. Non perché i calcoli fossero sbagliati, ma perché poggiava su una delega mai esercitata. Secondo la ricostruzione pubblicata da La Nuova Ecologia, la sentenza n. 5158/2026 ha azzerato il Regolamento emanato dal GSE in materia di violazioni e sanzioni sull’efficienza energetica, quello aggiornato a febbraio 2026.

La promessa della proporzionalità

A due anni dalla prima versione, pubblicata il 22 dicembre 2023, a febbraio 2026 il GSE aveva aggiornato il Regolamento Controlli. Il meccanismo era pensato per graduare la risposta sanzionatoria in modo più aderente alla realtà degli impianti. Per gli impianti superiori a 3 kW con moduli non certificati o non conformi alle norme tecniche, la decurtazione del 10% — dimezzata in caso di autodenuncia — veniva applicata in modo proporzionale alla porzione di impianto realizzata con tali moduli, seguendo scaglioni dal 20% al 100% della tariffa a seconda della percentuale di moduli non conformi. Era prevista inoltre una decurtazione del 10% dell’incentivo per violazioni rilevanti derivanti da dichiarazioni non veritiere non imputabili al titolare dell’impianto.

In linea generale, il Regolamento prevedeva decurtazioni proporzionate all’entità delle violazioni riscontrate, comprese tra il 10% e il 50% degli incentivi originariamente riconosciuti, ed era stato elaborato per attuare le modifiche apportate dal Legislatore all’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011. Ma questa costruzione poggiava su un pilastro assente: il decreto ministeriale previsto dallo stesso art. 42.

Il vizio d’origine: un regolamento senza decreto

Il meccanismo era ben congegnato sulla carta, ma la sua base giuridica era fragile. L’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 affidava la graduazione delle sanzioni applicate dal GSE a un decreto ministeriale. Quel decreto non è mai stato emanato. Eppure il GSE ha scritto un Regolamento attuativo presupponendo che quella delega esistesse, o comunque ricavandone un potere sanzionatorio autonomo.

La sentenza n. 5158/2026 del 30 giugno scorso ha colpito esattamente questo punto: se la legge aveva scelto di demandare a un decreto la definizione delle sanzioni, un regolamento del gestore non poteva sostituirsi a quella fonte. Il Consiglio di Stato ha così annullato il Regolamento emanato dal GSE in materia di violazioni e sanzioni sull’efficienza energetica, quello aggiornato a febbraio 2026. Il vizio non stava nella proporzionalità dei calcoli, ma nella radice: senza decreto ministeriale, mancava il presupposto per esercitare il potere di graduazione.

L’annullamento non chiude la partita sul campo: resta da capire cosa succede alle istruttorie in corso e ai contenziosi come quello sul frazionamento.

Il campo dopo l’annullamento: il caso biogas

Se il Regolamento è annullato, cosa succede alle decurtazioni contestate in passato? La giurisprudenza recente offre una prima risposta. Elettricità Futura ha ricostruito la vicenda: la Sezione II del Consiglio di Stato ha accolto l’appello di un operatore del settore, riformando integralmente la decisione del T.A.R. Lazio e annullando il provvedimento con cui il GSE riconosceva solo parzialmente gli incentivi per un impianto di produzione di energia elettrica da biogas, sul presupposto di un asserito “artato frazionamento” della potenza.

Il punto tecnico rilevante è cosa serve per dimostrare un frazionamento artificioso. Come ha ricostruito pv magazine Italy, i giudici hanno chiarito che la sola vicinanza tra due impianti, il collegamento societario e la sincronia delle pratiche amministrative non bastano, da soli, a dimostrare l’esistenza di un frazionamento artificioso. Serve la prova di un disegno unitario e di una condotta effettivamente elusiva. Per chi installa o gestisce impianti, questo significa che le decurtazioni non possono fondarsi su meri indizi: il GSE deve portare elementi concreti.

La palla torna al legislatore: serve il decreto ministeriale attuativo dell’art. 42. Nel frattempo, per chi installa o gestisce impianti, ogni decurtazione fondata sul Regolamento 2026 è contestabile e il frazionamento va provato con elementi concreti, non con indizi.