La revisione del perimetro ridisegna gli obblighi di tracciabilità a pochi mesi dalla prima scadenza, tra esclusioni e nuove inclusioni

Il 30 dicembre 2026 è a meno di quattro mesi. Ma lo scorso 13 luglio la Commissione europea ha riscritto l’elenco di cosa va controllato: fuori pelli e cuoio, dentro caffè solubile e lingue di bovino congelate. La due diligence sulla deforestazione diventa un setaccio che qualcuno ha già chiamato resa. Le due misure adottate per sostenere l’attuazione del regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) ridisegnano i confini dell’obbligo a pochi mesi dal primo banco di prova.

Dentro e fuori dal regolamento

L’atto delegato del 13 luglio sposta il perimetro in due direzioni. Da una parte elimina pelli, cuoio, pneumatici ricostruiti, semi di soia per semina, articoli in gomma vulcanizzata, nastri trasportatori, cinghie di trasmissione e sedili per aeromobili e veicoli a motore. Dall’altra aggiunge caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma e lingue di bovino congelate. Non è un aggiustamento tecnico: ogni prodotto tolto o aggiunto ridistribuisce oneri di tracciabilità e responsabilità tra settori che fino a ieri guardavano allo stesso regolamento.

Il caso del cuoio è il più indicativo. Già prima dell’atto delegato, la Commissione aveva raccomandato di rimuovere pelli, cuoio e prodotti in cuoio dall’ambito del regolamento, citando il limitato valore economico del settore rispetto alla carne e la difficoltà di tracciabilità. Per le pelli, il ragionamento è esplicito: c’è un “potere limitato di esigere le informazioni” necessarie a ricostruire la provenienza. Tradotto: il costo di controllo era alto, il peso del settore basso. Sul versante opposto, alla lista dei prodotti soggetti all’EUDR si aggiunge il caffè solubile, che entrerà nell’ambito di applicazione solo dal 30 dicembre 2027, un anno dopo la prima scadenza. La sforbiciata funziona in entrambe le direzioni, ma con tempi diversi.

Il prezzo della semplificazione

A giustificare l’intervento c’è un numero: la Commissione stima che le misure di semplificazione ridurranno i costi annuali di conformità per le aziende soggette agli obblighi EUDR del 75%. Una cifra che va letta insieme al contesto: già nel 2024, secondo il rapporto “The future of European competitiveness”, il crescente numero e la complessità delle norme limitano il margine di manovra delle imprese dell’Unione. La semplificazione, in questa lettura, è una risposta alla pressione sulla competitività. Ma è anche il punto in cui la scelta politica diventa visibile.

Il WWF non usa mezze parole. Proporre un rinvio parziale e ulteriori modifiche alla legge UE sulla deforestazione è, secondo Anke Schulmeister-Oldenhove, una scelta deliberata, non una necessità assoluta. L’organizzazione ambientalista la definisce “una resa vergognosa alla pressione politica”. Il punto non è soltanto il merito delle esclusioni: è la credibilità del meccanismo di due diligence nel suo complesso. Se il perimetro si restringe per convenienza economica, chi garantisce che il controllo sulla deforestazione non diventi un obbligo a geometria variabile? È una domanda che riguarda non solo il cuoio, ma l’intero impianto di verifiche costruito attorno al regolamento (UE) 2023/1115.

Le date che restano

Dopo la sforbiciata restano le scadenze. Le date di entrata in applicazione del regolamento sono state fissate così: 30 dicembre 2026 per gli operatori grandi e medi e per quelli micro e piccoli già coperti dal regolamento UE sul legname; 30 giugno 2027 per gli altri operatori micro e piccoli. I prodotti appena aggiunti — caffè solubile in testa — avranno un anno in più: 30 dicembre 2027. Nel frattempo, il sistema informativo per la presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza è operativo già dal 4 dicembre 2024. Ma uno strumento lanciato quasi due anni fa non dice ancora chi, a fine 2026, sarà davvero in grado di usarlo per dimostrare la dovuta diligenza e con quali dati. Con il 30 dicembre a meno di quattro mesi, la domanda resta aperta.

La semplificazione non cancella il conto. Il 30 dicembre 2026 è dietro l’angolo e la questione di cosa resta davvero protetto dalle foreste è ancora aperta. Perché se il perimetro si restringe con una mano e si allarga con l’altra, il rischio non è solo burocratico: è che la due diligence sulla deforestazione diventi un adempimento formalmente in ordine e sostanzialmente debole. La Commissione ha guadagnato flessibilità; resta da dimostrare che qualcuno abbia guadagnato protezione.